PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA

Lo schema di decreto esaminato intende attuare la normativa sulla patente per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, che diventerà obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024.

Questa patente si baserà su un sistema di crediti, con un punteggio iniziale di 30 crediti, e mira a garantire che le aziende operanti nel settore rispettino gli standard di sicurezza sul lavoro.

Il servizio di Sorveglianza Sanitaria prevede:

  • modalità di presentazione della domanda: la richiesta di patente dovrà essere presentata telematicamente tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I requisiti per il rilascio sono autodichiarati e, se non veritieri, la patente può essere revocata in qualsiasi momento;
  • contenuti informativi della patente: la patente contiene informazioni relative alla sicurezza sul lavoro e può essere consultata da soggetti qualificati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
  • presupposti e procedimento per la sospensione della patente: se nei cantieri si verificano infortuni gravi o mortali, imputabili a colpa grave del datore di lavoro, è prevista la sospensione cautelare della patente per un massimo di 12 mesi;
  • attribuzione di crediti: la patente attribuisce un punteggio massimo di 100 crediti, con 30 crediti assegnati al momento del rilascio;
  • criteri per crediti ulteriori: è possibile ottenere crediti aggiuntivi, ad esempio, per l'anzianità dell'azienda o per specifiche attività formative e/o azioni mirate in materia di salute e sicurezza;(seguiranno dettagli in merito)
  • incremento dei crediti: i crediti possono aumentare nel tempo se non ci sono violazioni, con un credito aggiuntivo ogni due anni, fino a un massimo di 20 crediti;
  • recupero dei crediti decurtati: se il punteggio scende sotto i 15 crediti, il recupero è possibile solo attraverso un percorso formativo in capo alla persona valutato da una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INAIL;*
  • disposizioni su fusioni o trasformazioni societarie: se l'azienda subisce modifiche strutturali, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente originaria;
  • entrata in vigore: Il regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, data in cui il possesso della patente diventerà obbligatorio.
  • Esonero: Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA “PATENTE A CREDITI”

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • a – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC)
  • d – possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR)
  • e – possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;(DURF)
  • f – avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) al momento pare si possa attestare mediante autocertificazione, mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) si potrà attestare mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

* ABI SERVIZI S.r.l. vi potrà supportare nel recupero di punti a seguito di frequenza di corsi erogati formazione mirata da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7.

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